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CONSIGLIO DIRETTIVO
eletto dall'Assemblea dei Soci del 19/11/2008

PRESIDENTE LUCA MALAGOLI
VICE-PRESIDENTE GIOVANNI AMARO
SEGRETARIO ROBERTO WALTER LUINI
CONSIGLIERI SARA CAMPAGNUOLO
ALBERTO GARAGIOLA
DIEGO BISCARO
 

STATUTO

dell’“Associazione Sportiva Dilettantistica TennisTavoloAngera”
con indirizzo societario in Taino, via Monterosa n°6

TITOLO I
Costituzione dell’Associazione – Sede – Colori – Oggetto sociale –Anno sociale – Durata

 Art.1 E’ costituita un’Associazione sotto la denominazione “Associazione Sportiva Dilettantistica TennisTavoloAngera”. Con l’affiliazione l’associazione accetta incondizionatamente, per se e per i propri associati, di conformarsi alle norme del Comitato Internazionale Olimpico (CIO), del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), dell’I.T.T.U. e della E.T.T.U. e a tutte le disposizioni statuarie e regolamentari della F.I.T.E.T. Federazione Italiana Tennistavolo, e si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti della F.I.T.E.T.  stessa dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all’attività sportiva. Gli associati, inoltre, si impegnano al rispetto del Codice Etico Sportivo approvato dal Consiglio Nazionale del CONI.
Art.2 L’indirizzo societario dell’Associazione è: via Monterosa 6, Taino
Art.3 I colori dell’Associazione sono il rosso ed il blu.
Art.4 Lo scopo dell’Associazione è di praticare e propagandare l’attività sportiva dilettantistica del Tennistavolo e, a tal fine, può partecipare a gare, tornei, campionati; può inoltre, sotto l’egida e con l’autorizzazione della F.I.T.E.T, indire e/o organizzare manifestazioni e gare; istituire corsi interni di formazione e di addestramento; realizzare ogni iniziativa utile alla diffusione ed alla pratica dello sport del Tennistavolo; svolgere attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica del Tennistavolo.
Art.5 L’anno sociale ha inizio il primo gennaio e termina il 31 dicembre. Gli esercizi dell’Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Entro il 28 febbraio di ciascun anno il consiglio direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell’esercizio precedente da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea. Entro il 30 settembre di ciascun anno il consiglio direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea. I bilanci devono restare depositati all’indirizzo societario nei quindici giorni che precedono l’assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
Art.6 La durata dell’Associazione  è a tempo indeterminato non essendoci limiti alla sua finalità. Essa  si estinguerà, oltre che per le cause previste dalla legge (Codice civile)  anche per delibera dell’assemblea dei soci con la maggioranza di almeno tre quarti degli associati.

TITOLO II
Composizione dell’Associazione

Art.7 L’Associazione “TENNISTAVOLO ANGERA” è formata da soci delle seguenti categorie:
-Soci onorari: quelle personalità che sono ritenute dal Consiglio Direttivo meritevoli di essere iscritti a tale categoria.
-Soci fondatori vitalizi: quelli che si sono resi promotori e fondatori dell’Associazione ed hanno sottoscritto una somma iniziale.
-Soci ordinari: sono le persone di età superiore ai 18 anni.
-Soci atleti: tutti coloro che svolgono attività agonistica e sono tesserati alla F.I.T.E.T nell’anno in corso per conto dell’Associazione. Possono votare solo al compimento del 18esimo anno di età.
Art.8 I canoni delle quote sociali, vengono fissati dall’Assemblea generale. L’adesione all’Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. È comunque facoltà degli aderenti all’Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari. I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo come sopra determinato, e sono comunque a fondo perduto, in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell’Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall’Associazione, può pertanto farsi luogo alla restituzione di quanto versato alla Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale.
Art.9 La qualità di socio decorre dall’inizio del mese in cui il richiedente viene ammesso a far parte dell’Associazione. L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.
Art.10 Tutti i soci dell’Associazione hanno diritto di:
1)      partecipare all’Assemblea generale dell’Associazione con diritto di voto, ad esclusione dei soci di età inferiore ai 18 anni;
2)      essere eletti a far parteb del Consiglio Direttivo ad esclusione dei soci con meno di 18 anni;
3)      ricevere le pubblicazioni sociali o quelle pubblicazioni che il Consiglio Direttivo volesse destinare ai soci;
4)      partecipare alle attività di carattere promozionale (es.: Torneo sociale) e frequentare la sede di gioco in orari appositamente stabiliti.
Art.11 I soci dovranno pagare le quote sociali entro il termine prescritto dal regolamento interno.
Art.12 Eventuali trasgressioni allo Statuto od al Regolamento organico interno provocheranno provvedimenti disciplinari a carico dei soci trasgressori a seconda della gravità della mancanza e dell’infrazione commessa. Per deliberazione del Consiglio Direttivo, il socio verrà espulso quando comprometta in qualsiasi modo il nome dell’Associazione o usi la propria qualità di socio dell’Associazione stessa per trarre illeciti utili.

TITOLO III
Organi dell’Associazione

 Art.13 Sono organi dell’Associazione:
a)      l’Assemblea generale dei soci
b)      il Consiglio Direttivo
c)      il Presidente
L’Associazione nell’ambito del proprio Statuto è retta dalle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo dalla quale è amministrata. Essa è rappresentata legalmente dal Presidente. Lo scioglimento dell’associazione è validamente deliberato dall’assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, solo se si ottiene il voto favorevole di tre quarti degli associati aventi diritto a voto deliberativo, con esclusione delle deleghe. L’assemblea che dispone lo scioglimento dell’associazione stabilisce contestualmente le modalità e gli incarichi per la messa in liquidazione.

Art.14
L’Assemblea generale dei soci è convocata ogni anno, entro il mese di dicembre per la relazione morale e finanziaria del Consiglio Direttivo, per l’approvazione del preventivo, per l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo e per discutere gli argomenti all’ordine del giorno.
Inoltre sono competenza dell’Assemblea generale:
1)      le modifiche dello Statuto e del Regolamento interno;
2)      l’esame dei provvedimenti disciplinari;
3)      la nomina dei soci benemeriti:
4)      le deliberazioni sull’ammontare delle quote e degli oneri sociali;
5)      ogni altro atto dell’Associazione che il Consiglio Direttivo ritenga opportuno sottoporre alla deliberazione di tutti i soci.
Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando vi intervenga almeno la metà dei soci. L’Assemblea potrà essere ritenuta valida, in seconda convocazione, mezz’ora dopo, con qualunque numero di intervenuti. Le deliberazioni sono ammesse a maggioranza di voti; i soci possono farsi rappresentare, a mezzo delega, dai soci mandatari o procuratori i quali non potranno rappresentare più di due soci mandatari.
L’assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente. L’invito all’Assemblea deve essere comunicato ad ogni socio almeno 15 giorni prima della data fissata per la convocazione, per iscritto ed unitamente all’ordine del giorno. Dovranno essere inserite nell’ordine del giorno le proposte scritte presentate per tempo da uno o più soci purché non contrarie alla legge e se appoggiate da almeno 5 soci. Per modificare l’atto costitutivo o lo Statuto occorre la presenza di almeno i due terzi degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art.15
L’assemblea generale, inoltre, può essere convocata quando lo richieda il Consiglio Direttivo o per trattare argomenti importanti ed urgenti e per deliberare  spese che oltrepassino la cifra di competenza del Consiglio stesso a norma del successivo Art.18; deve altresì essere convocata quando almeno un decimo dei soci ne faccia domanda.
Art.16 Tutti i soci intervenuti all’Assemblea generale riceveranno la scheda di votazione che dovrà essere compilata alla fine della relazione sul bilancio e depositata nell’apposita urna. I soci che, ai sensi del precedente Art.14, dimostreranno, mediante presentazione di regolare delega, di essere mandatari di soci assenti, riceveranno una scheda per ogni socio che rappresentano, fino ad un massimo di due. Alla presenza del Presidente o del Vicepresidente e di due scrutinatori eletti fra i convenuti dell’Assemblea, verrà effettuato lo scrutinio delle schede. I risultati delle votazioni saranno divulgati e trascritti nel verbale dell’Assemblea.
Art.17
Il Consiglio Direttivo è composto di nove membri fra i quali un Presidente ed un Vicepresidente. Vengono eletti i primi candidati che nelle votazioni riportano il maggior numero di voti. In caso di parità ha la prevalenza il più anziano. Il Consiglio direttivo elegge, a scrutinio segreto, il Presidente ed il Vicepresidente. Per la prima seduta del Consiglio il Presidente ed il Vicepresidente saranno nominati in sede di costituzione. Il Consiglio Direttivo resta in carica quattro anni seguendo il ciclo olimpico. I suoi membri sono rieleggibili. Per coprire i posti che si rendessero vacanti, il Consiglio direttivo provvederà alla nomina dei nuovi consiglieri, proponendo coloro che nei risultati delle votazioni seguivano immediatamente in graduatoria. Qualora il numero di consiglieri regolarmente eletti si riducesse a meno di tre dovrà essere convocata l’Assemblea generale. Nel caso si rendesse vacante la carica di Presidente, entrerà in carica il Vicepresidente. Lo stesso procedimento verrà usato nei confronti di quei membri del Consiglio Direttivo che mancassero ai loro doveri.
Art.18
Il Consiglio Direttivo è incaricato di:
1)      amministrare l’Associazione,
2)      deliberare la convocazione dell’assemblea, compilare gli ordini del giorno e gli inviti di convocazione,
3)      compilare i bilanci da sottoporre all’esame dell’Assemblea generale,
4)      proporre la nomina di eventuali soci benemeriti ed onorari,
5)      deliberare sulle nuove ammissioni a socio e curare l’esame delle eventuali obiezioni alle ammissioni stesse,
6)      coordinare le attività sportive e di altro carattere che l’Associazione organizzasse,
7)      provvedere alle spese previste in bilancio,
8)      provvedere a compilare il regolamento interno ed apporvi modifiche.
9)      Le delibere del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza di voti purchè sia presente il Presidente od il Vicepresidente ed almeno due membri del Consiglio Direttivo. In caso di parità di voti, il voto del Presidente ha valore decisivo. 

TITOLO IV
Patrimonio

 Art.19 Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:
a)      eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
b)      le quote sottoscritte dai soci e versate ogni anno dagli stessi;
c)      i contributi di Enti  pubblici o privati;
d)      eventuali erogazioni, donazioni, lasciti;
e)      materiale e attrezzature sportive.
In caso di estinzione dell’Associazione il patrimonio residuo dopo la liquidazione dovrà essere devoluto, secondo la delibera dell’assemblea che decide lo scioglimento, ad altra associazione con analoga finalità sportiva; in mancanza, vengono devoluti ad una società sportiva senza scopo di lucro della medesima provincia designata dalla.F.I.T.E.T. 

Disposizioni finali
 

Art.20 Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa espresso riferimento alle norme di legge vigenti in materia di Associazioni nonché allo Statuto, al Regolamento organico ed alle disposizioni emanate o emanande  dalla Federazione Italiana Tennistavolo per quanto di rispettiva competenza.

 

VERBALE DI RIUNIONE DELL’ASSEMBLEA

 Il giorno 6 aprile 2007 alle ore 21.00 presso la sede sociale in Taino, via Monte Rosa 6, si è riunita l’Assemblea Generale Straordinaria dell’ Associazione Sportiva Dilettantistica TENNISTAVOLOANGERA,  codice fiscale n. 01949930125,  per deliberare sul seguente punto posto all’ordine del giorno: 

Adeguamento dello Statuto alle prescrizioni di cui all’art.90 – comma 18 della Legge 27/12/2002, n.289 e/o alle prescrizioni dell’Ordinamento sportivo della FITET..

 Il Presidente dell’associazione signor Luca Malagoli, constatata la presenza di tutti i componenti del l’Assemblea Generale, dichiara validamente costituita l’adunanza e pertanto, atta a delibera su quanto indicato nell’ordine del giorno.
Il Presidente, in merito all’ordine del giorno, illustra ai convenuti le modifiche ad alcuni articoli dello Statuto così riscritti:

Art. 1
E’ costituita un’Associazione sotto la denominazione “Associazione Sportiva Dilettantistica TennisTavoloAngera”. Con l’affiliazione l’associazione accetta incondizionatamente, per se e per i propri associati, di conformarsi alle norme del Comitato Internazionale Olimpico (CIO), del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), dell’I.T.T.U. e della E.T.T.U. e a tutte le disposizioni statuarie e regolamentari della F.I.T.E.T. Federazione Italiana Tennistavolo, e si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti della F.I.T.E.T.  stessa dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all’attività sportiva. Gli associati, inoltre, si impegnano al rispetto del Codice Etico Sportivo approvato dal Consiglio Nazionale del CONI.
.....

Art. 4
Lo scopo dell’Associazione è di praticare e propagandare l’attività sportiva dilettantistica del Tennistavolo e, a tal fine, può partecipare a gare, tornei, campionati; può inoltre, sotto l’egida e con l’autorizzazione della F.I.T.E.T, indire e/o organizzare manifestazioni e gare; istituire corsi interni di formazione e di addestramento; realizzare ogni iniziativa utile alla diffusione ed alla pratica dello sport del Tennistavolo; svolgere attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica del Tennistavolo.
.....

Art. 13
Sono organi dell’Associazione:

a)
       l’Assemblea generale dei soci
b)
       il Consiglio Direttivo
c)
       il Presidente
L’Associazione nell’ambito del proprio Statuto è retta dalle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo dalla quale è amministrata. Essa è rappresentata legalmente dal Presidente.
Lo scioglimento dell’associazione è validamente deliberato dall’assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, solo se si ottiene il voto favorevole di tre quarti degli associati aventi diritto a voto deliberativo, con esclusione delle deleghe. L’assemblea che dispone lo scioglimento dell’associazione stabilisce contestualmente le modalità e gli incarichi per la messa in liquidazione.
......

Art. 19
Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:

a)
       eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
b)
       le quote sottoscritte dai soci e versate ogni anno dagli stessi;
c)
       i contributi di Enti  pubblici o privati;
d)
       eventuali erogazioni, donazioni, lasciti;
e)
       materiale e attrezzature sportive.
In caso di estinzione dell’Associazione il patrimonio residuo dopo la liquidazione dovrà essere devoluto, secondo la delibera dell’assemblea che decide lo scioglimento, ad altra associazione con analoga finalità sportiva; in mancanza, vengono devoluti ad una società sportiva senza scopo di lucro della medesima provincia designata dalla .F.I.T.E.T. 

I convenuti, preso atto di quanto illustrato dal Presidente approvano all’unanimità le modifiche apportate agli articoli in oggetto e dichiarano questo verbale parte integrante dello Statuto.
Alle ore 22.00, il Presidente, null’altro essendovi da deliberare in merito all’ordine del giorno dichiara sciolta l’adunanza.

 IL SEGRETARIO                                                                                IL PRESIDENTE

Roberto Walter Luini                                                            Luca Malagoli

 Taino, 06/04/2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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